Art. 126 LD dal 2023

Art. 126 Concorso di infrazioni (1)
1 Se una fattispecie costituisce in pari tempo una frode o una messa in pericolo del dazio e una ricettazione doganale (2) , si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
2 Se una fattispecie costituisce in pari tempo un’infrazione doganale e un’altra infrazione il cui perseguimento incombe all’UDSC, si applica la pena prevista per l’infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 44 della L del 6 ott. 2006 sull’imposizione della birra, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2895; FF 2005 5045).(2) Corretto: Infrazione dei divieti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.