Art. 126 LEF dal 2024

Art. 126 Aggiudicazione. Principio dell’offerta
sufficiente (1)
1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente.
2 Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.