Art. 125 OETV dal 2025

Art. 125 Autoveicoli con cisterne o sili
1 Le cisterne destinate al trasporto di sostanze allo stato liquido che non sono merci pericolose ai sensi della SDR (1) devono disporre di scomparti stagni o scomparti comunicanti delimitati da frangiflutti di volume massimo pari a 7500 l. (2)
2 I veicoli dotati di cisterne o sili per il trasporto di sostanze che non sono merci pericolose devono presentare, sull’asse più largo, una distanza tra i punti più esterni dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata pari ad almeno il 90 per cento dell’altezza del baricentro del veicolo caricato in modo uniforme. (2)
3 I veicoli-cisterna per il trasporto di carburante devono essere costruiti ed equipaggiati in modo tale che sia possibile un travaso giusta l’allegato 2 numero 33 della OIAT.
(1) RS 741.621(2) (5)
(3) (4)
(4) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.