Art. 125 LIFD dal 2025

Art. 125 Allegati
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3 Ai fini della tassazione dell’imposta sull’utile, le società di capitali e le società cooperative indicano inoltre il loro capitale proprio al termine del periodo fiscale o dell’assoggettamento. Il capitale proprio comprende il capitale azionario o sociale liberato, le riserve da apporti di capitale di cui all’articolo 20 capoversi 3–7 esposte nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve occulte costituite per il tramite di utili imposti, nonché la parte del capitale di terzi economicamente equiparabile al capitale proprio. (3)
(1) RS 220(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).
(3) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese (RU 1998 669; FF 1997 II 963). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 28 set. 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 2395 2413; FF 2018 2079).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.