Art. 124 CCS dal 2024

Art. 124 (1)
1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d’invalidit e non ha ancora raggiunto l’et di riferimento stabilita dal regolamento, l’importo che gli spetterebbe conformemente all’articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 1993 (2) sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d’invalidit vale come prestazione d’uscita.
2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d’uscita si applicano per analogia.
3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d’invalidit per sovraindennizzo, l’importo di cui al capo-verso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.
(1) Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).(2) RS 831.42
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