Art. 124 CPS dal 2024

Art. 124 Mutilazione di organi genitali femminili (1)
1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni. (2)
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.