Art. 124 LDIP dal 2022

Art. 124 b. Forma
1 Il contratto è formalmente valido se conforme al diritto che gli è applicabile o al diritto del luogo di stipulazione.
2 Se, al momento della stipulazione, le parti si trovano in diversi Stati, è sufficiente la conformit al diritto di uno di essi.
3 Se il diritto applicabile al contratto prescrive l’osservanza di una forma a tutela di una parte, la validit formale è regolata esclusivamente da questo diritto, a meno ch’esso non ammetta l’applicazione di un altro diritto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.