Art. 123a CCS dal 2024

Art. 123a (1)
1 Considerato il forte rischio di ricaduta, il criminale sessuomane o violento che nelle perizie necessarie alla formulazione della sentenza è stato definito estremamente pericoloso e classificato come refrattario alla terapia deve essere internato a vita. Liberazioni anticipate e permessi di libera uscita sono esclusi.
2 È possibile redigere nuove perizie solo qualora nuove conoscenze scientifiche permettano di dimostrare che il criminale può essere curato e dunque non rappresenta più alcun pericolo per la collettivit . Se sulla base di queste nuove perizie è posta fine all’internamento, la responsabilit per una ricaduta è assunta dall’autorit che ha posto fine all’internamento.
3 Tutte le perizie necessarie al giudizio del criminale sessuomane o violento devono essere redatte da almeno due periti esperti reciprocamente indipendenti e tenendo conto di tutti gli elementi importanti per il giudizio.
(1) Accettato nella votazione popolare dell’8 feb. 2004, in vigore dall’8 feb. 2004 (DF del 20 giu. 2003, DCF del 21 apr. 2004 – RU 2004 2341; FF 2000 2947, 2001 3063, 2003 3833, 2004 1935).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.