Art. 123 CCS dal 2024

Art. 123 (1) Diritto penale
1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.
2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
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(2) Accettato nella votazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 – RU 2007 5765; FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.