Art. 122c LStrl dal 2025
Art. 122c (1) Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo
1 Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
2 La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.
3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 (2) sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:a. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;b. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 104 capoverso 1.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 ([RU 2015 3023]; [FF 2013 2195]).
(2) [RS 172.021]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.