LStrl Art. 122c - Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 122c LStrl dal 2025

Art. 122c Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 122c (1) Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

1 Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.

2 La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

3 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 (2) sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

  • a. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;
  • b. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 104 capoverso 1.
  • (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).
    (2) RS 172.021

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-597/2019Luftfahrt (Übriges)Beweis; Vorinstanz; Recht; Sorgfalt; Bundes; Sorgfalts; Sorgfaltspflicht; Luftverkehrsunternehmen; Vermutung; Person; Recht; Reisedokument; Verfahren; Urteil; Kommentar; Beweislast; Behörde; Schweiz; Sanktion; Untersuchung; Reisedokumente; Einreise; Sachverhalt; Personen; Mitwirkung; Swiss