LStrl Art. 122a - Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 122a LStrl dal 2025

Art. 122a Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 122a (1) Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

1 Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

2 Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.

3 Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:

  • a. dimostra che:
  • 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile,
  • 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero,
  • 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati,
  • 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o
  • b. rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.
  • 4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

    BVGELeitsatzSchlagwörter
    A-597/2019Luftfahrt (Übriges)Beweis; Vorinstanz; Recht; Sorgfalt; Bundes; Sorgfalts; Sorgfaltspflicht; Luftverkehrsunternehmen; Vermutung; Person; Recht; Reisedokument; Verfahren; Urteil; Kommentar; Beweislast; Behörde; Schweiz; Sanktion; Untersuchung; Reisedokumente; Einreise; Sachverhalt; Personen; Mitwirkung; Swiss