Art. 122 CPP dal 2024

Art. 122 Sezione 4: Azione civile Disposizioni generali
1 In veste di accusatore privato il danneggiato può far valere in via adesiva nel procedimento penale pretese di diritto civile desunte dal reato.
2 Il medesimo diritto spetta ai congiunti della vittima, per quanto facciano valere proprie pretese civili nei riguardi dell’imputato.
3 L’azione civile nel procedimento penale diventa pendente al momento della dichiarazione di cui all’articolo 119 capoverso 2 lettera b.
4 Se ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, l’accusatore privato può nuovamente promuoverla nel foro civile.
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