Art. 121 LIFD dal 2024

Art. 121 Prescrizione del diritto di riscossione
1 I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione.
2 La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono disciplinate negli articoli 120 capoversi 2 e 3.
3 Il diritto di riscossione si prescrive, in ogni caso, in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.