Art. 120 CCS dal 2024

Art. 120 B. Regime matrimoniale e diritto successorio
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro. (1)
3
(2) Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.