Art. 120 OETV dal 2025
Art. 120 Autoveicoli con velocità massima di 15 km/h
Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118 e 119, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 15 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:a. il freno di servizio può agire davanti al differenziale (ad esempio sull’albero cambio o sull’albero cardanico) (art. 127 cpv. 1);b. (1) i dispositivi di agganciamento non devono essere contrassegnati (art. 91);c. non sono necessari i fari a luce anabbagliante (art. 74 cpv. 2);d. non è necessario l’avvisatore acustico (art. 82 cpv. 1);e. (2) non è necessario che gli pneumatici siano contrassegnati (art. 58 cpv. 6).
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 ([RU 2019 253]).
(2) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.