OETV Art. 120 - Autoveicoli con velocità massima di 15 km/h

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 120 OETV dal 2025

Art. 120 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 120 Autoveicoli con velocità massima di 15 km/h

Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118 e 119, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 15 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:

  • a. il freno di servizio può agire davanti al differenziale (ad esempio sull’albero cambio o sull’albero cardanico) (art. 127 cpv. 1);
  • b. (1) i dispositivi di agganciamento non devono essere contrassegnati (art. 91);
  • c. non sono necessari i fari a luce anabbagliante (art. 74 cpv. 2);
  • d. non è necessario l’avvisatore acustico (art. 82 cpv. 1);
  • e. (2) non è necessario che gli pneumatici siano contrassegnati (art. 58 cpv. 6).
  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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