Art. 120 CPP dal 2024

Art. 120 Rinuncia e ritiro
1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.
2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.