Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 120

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 120 ORC dal 2025

Art. 120 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 120 Organi superiori di direzione o di amministrazione

Le ditte individuali, le società commerciali, le persone giuridiche, nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritti nel registro di commercio come membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. Sono fatti salvi l’articolo 98 LICol (1) nonché l’iscrizione di liquidatori, revisori, amministratori di fallimenti o commissari.

(1) RS 951.31

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