OETV Art. 12 - Classificazione secondo il diritto UE

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 12 OETV dal 2025

Art. 12 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 12 (1) Classificazione secondo il diritto UE

1 Gli autoveicoli di trasporto sono suddivisi nelle categorie M e N ai sensi del regolamento (UE) 2018/858 (2) . Gli autoveicoli di trasporto della categoria M sono autoveicoli per il trasporto di persone, quelli della categoria N autoveicoli per il trasporto di cose. Essi sono classificati come segue:

  • a. categoria M1: veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente;
  • b. categoria M2: veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5,00 t;
  • c. categoria M3: veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di oltre 5,00 t;
  • d. categoria N1: veicoli con un peso garantito di al massimo 3,50 t;
  • e. categoria N2: veicoli con un peso garantito di oltre 3,50 t fino al massimo 12,00 t;
  • f. categoria N3: veicoli con un peso garantito di oltre 12,00 t.
  • 2 I veicoli di categoria M o N che soddisfano le condizioni dell’allegato I appendice 1 punto 4 del regolamento (UE) 2018/858 sono considerati veicoli fuoristrada. Per la loro designazione è aggiunta la lettera «G». (3)

    3 Gli autoveicoli della categoria T sono trattori a ruote ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013 progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati come segue:

  • a. categoria T1: trattori con carreggiata dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1,15 m, peso a vuoto superiore a 0,60 t e altezza libera dal suolo non superiore a 1,00 m;
  • b. categoria T2: trattori con carreggiata minima inferiore a 1,15 m, peso a vuoto superiore a 0,60 t e altezza libera dal suolo non superiore a 0,60 m;
  • c. categoria T3: trattori con peso a vuoto non superiore a 0,60 t;
  • d. categoria T4: trattori per uso speciale delle seguenti sottoclassi:
  • 1. categoria T4.1: trattori a trampolo, adibiti all’impiego in coltivazioni alte a filari, aventi un telaio sopraelevato e un’altezza libera dal suolo in posizione operativa superiore a 1,00 m,
  • 2. categoria T4.2: trattori extra larghi,
  • 3. categoria T4.3: trattori bassi rispetto al suolo e a quattro ruote motrici, muniti di una o più prese di forza, con un peso garantito non superiore a 10,00 t, per i quali il rapporto tra tale peso e il peso a vuoto è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità si trova a un’altezza inferiore a 0,85 m dal terreno.
  • 4 Gli autoveicoli della categoria C sono trattori a cingoli ai sensi del regolamento (UE) n. 167/2013, progettati per essere utilizzati nel settore agricolo e forestale. Essi sono classificati nelle stesse sottoclassi dei trattori della categoria T.

    5 Alla designazione delle categorie di trattori T e C è aggiunto un indice in funzione della velocità massima per costruzione:

  • a. «a» per trattori con velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h;
  • b. «b» per trattori con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.
  • 6 Per la classificazione di un veicolo trattore adibito al traino di un semirimorchio, di un rimorchio a timone rigido o di un rimorchio ad asse centrale va tenuto conto del carico della sella ovvero del carico d’appoggio.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
    (2) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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