Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 12

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 12 REDD dal 2022

Art. 12 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 12 Presidenza delle Sezioni e delle Camere

I presidenti di Sezione presiedono le sedute della Sezione o delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vicepresidenti delle Sezioni li sostituiscono nell’ipotesi di impedimento o di vacanza della presidenza della Sezione, o su richiesta del presidente della Sezione. In mancanza, sono sostituiti dai membri della Sezione o delle Camere, secondo l’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 5 del presente regolamento.


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