Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 12

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 12 LCaGi dal 2025

Art. 12 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 12 Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati

1 Le autorità che hanno diritto di consultare VOSTRA possono trattare soltanto i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali.

2 I dati penali di VOSTRA non possono essere conservati in una nuova banca dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione presa o un passo procedurale intrapreso. (1)

3 Le autorità possono comunicare a terzi dati di VOSTRA soltanto in virtù di un’esplicita base legale formale e per il medesimo scopo per il quale hanno consultato i dati.

(1) Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.