Art. 12 LIVA dal 2025

Art. 12 Collettività pubbliche
1 Sono soggetti fiscali delle collettività pubbliche i servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico.
2 I servizi possono riunirsi in un unico soggetto fiscale. Tale riunione può essere scelta per l’inizio di ogni periodo fiscale. Dev’essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale.
3 Il soggetto fiscale di una collettività pubblica è esentato dall’assoggettamento finché la sua cifra d’affari proveniente da prestazioni imponibili rese a terzi che non sono collettività pubbliche è inferiore a 100 000 franchi annui. La cifra d’affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l’imposta. (1)
4 Il Consiglio federale determina quali prestazioni delle collettività pubbliche sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.