Art. 11a CCS dal 2024

Art. 11a 7. Protezione dei creditori (1)
Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilit , anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.