LAINF Art. 119 - Contratti d’assicurazione

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 119 LAINF dal 2024

Art. 119 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 119 Contratti d’assicurazione

I contratti in materia d’assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori decadono, per quanto riguarda i rischi coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, all’entrata in vigore della presente legge. I premi pagati anticipatamente oltre tale data devono essere restituiti. Sono riservati i diritti relativi a infortuni occorsi prima.


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