Art. 117a CCS dal 2024
Art. 117a (1) Cure mediche di base
1 Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualit . Entrambi riconoscono e promuovono la medicina di famiglia come componente fondamentale di tali cure.
2 La Confederazione emana prescrizioni concernenti:a. la formazione e il perfezionamento per le professioni delle cure mediche di base, nonché i requisiti per l’esercizio delle stesse;b. l’adeguata remunerazione delle prestazioni della medicina di famiglia.
(1) Accettato nella [votazione popolare del 18 mag. 2014], in vigore il 18 mag. 2014 (DF del 19 set. 2013, DCF del 18 ago. 2014 – [RU 2014 2769]; [FF 2010 2581], [2011 6713], [2013 6299], [2014 5431]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.