Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 1170 OR dal 2024
Art. 1170 Ammissibilit e maggioranza richiesta a. Comunione unica
1 L’assenso dei rappresentanti di almeno due terzi del capitale in circolazione è necessario per deliberare validamente:1. la sospensione del pagamento d’interessi per cinque anni al più, con possibilit di prorogarla per due nuovi periodi di cinque anni al massimo;2. la remissione d’interessi per cinque anni al più, in un periodo di sette anni;3. la riduzione del tasso dell’interesse fino alla met di quello pattuito nelle condizioni del prestito, oppure la conversione di un tasso d’interesse fisso in altro variabile secondo il risultato dell’esercizio, l’una e l’altra per dieci anni al più, con possibilit di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;4. la proroga, di dieci anni al più, del termine d’ammortamento, sia mediante riduzione dell’annualit , sia mediante aumento del numero dei rimborsi parziali, sia mediante la temporanea sospensione di queste prestazioni, con possibilit di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;5. la sospensione del rimborso d’un prestito scaduto o scadente entro il termine di cinque anni, o di frazioni dello stesso, per dieci anni al più, con possibilit di prorogare detto termine di cinque anni al massimo;6. l’autorizzazione d’un rimborso anticipato del capitale;7. la concessione della precedenza ad un diritto di pegno costituendo a favore di nuovi capitali apportati all’impresa, la modificazione delle garanzie esistenti, oppure la rinuncia totale o parziale alle stesse;8. l’approvazione della modificazione delle clausole che limitano l’emissione delle obbligazioni in proporzione del capitale sociale;9. l’approvazione della conversione totale o parziale di obbligazioni del prestito in azioni.
2 Dette misure possono essere combinate.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.