Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 117

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 117 OETV dal 2025

Art. 117 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 117 Disposizioni speciali concernenti i singoli generi di autoveicoli

Sezione 1: Autoveicoli con velocità massima limitata Criteri per la limitazione della velocità massima, contrassegno

1 Se necessario, la velocità massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarità tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilità di frenatura insufficienti o mancanza di sospensioni.

2 Gli autoveicoli che per costruzione, per legge o per un limite imposto dall’autorità o dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC (1) ) hanno una velocità massima inferiore a 80 km/h devono portare posteriormente un contrassegno ben visibile che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocità massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione. (2)

(1) RS 741.11
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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