Art. 117 OETV dal 2025

Art. 117 Disposizioni speciali concernenti i singoli generi di autoveicoli
1 Se necessario, la velocità massima può essere limitata qualora lo esigano peculiarità tecniche, segnatamente dispositivi di guida non usuali o possibilità di frenatura insufficienti o mancanza di sospensioni.
2 Gli autoveicoli che per costruzione, per legge o per un limite imposto dall’autorità o dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. b ONC (1) ) hanno una velocità massima inferiore a 80 km/h devono portare posteriormente un contrassegno ben visibile che indichi la velocità massima con il numero corrispondente, conformemente all’allegato 4. La velocità massima deve essere iscritta nella licenza di circolazione. (2)
(1) RS 741.11(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
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