Art. 117 LAgr dal 2023

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica
1 Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnatamente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate. (1)
2 Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all’UFAG raccomandazioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 6.5 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.