OETV Art. 116a - Riciclabilità

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 116a OETV dal 2025

Art. 116a Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 116a (1) Riciclabilità

I veicoli delle categorie M1 e N1 devono soddisfare, per quanto concerne la riciclabilità, la direttiva 2005/64/CE. Fanno eccezione i veicoli di un tipo con un’omologazione CE per veicoli in piccole serie o di un tipo dicui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.

(1) Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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