Art. 116a ORC dal 2025

Art. 116a (1) Indicazione della forma giuridica nella ditta
1 La forma giuridica nella ditta di una società commerciale o di una società cooperativa (art. 950 CO) dev’essere indicata con la pertinente designazione o con la sua abbreviazione in una lingua nazionale della Confederazione.
2 Le designazioni e le abbreviazioni sono elencate nell’allegato 2.
3 Per le forme giuridiche ai sensi della legge del 23 giugno 2006 (2) sugli investimenti collettivi sono applicabili le designazioni e le abbreviazioni in essa stabilite.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 18 mag. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1663).(2) RS 951.31
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.