Art. 116 LD dal 2023

Art. 116 Titolo settimo: Protezione giuridica (1)
1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario.
2 Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribunale federale, l’UDSC è rappresentato dalla Direzione generale delle dogane.
3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione è di 60 giorni a contare dall’allestimento della decisione d’imposizione. (2)
4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 50 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2429; FF 2015 2395).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.