REDD Art. 116 - Emendamento di un articolo

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 116 REDD dal 2022

Art. 116 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 116 Emendamento di un articolo (ex art. 111)


1. Ogni emendamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere adottato dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in Assemblea plenaria, dietro preliminare presentazione di una proposta. La proposta di emendamento, formulata per scritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione nella quale sar esaminata. Quando riceve tale proposta, il cancelliere ne informa nel più breve tempo possibile tutti i membri della Corte.2. L’applicazione delle disposizioni relative al funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa su proposta di un giudice, a condizione che tale decisione sia adottata all’unanimit dalla Camera interessata. La sospensione così decisa dispiega i suoi effetti solo per le necessit del caso particolare per il quale è proposta.


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