Art. 116 LAM dal 2024

Art. 116 Esenzione fiscale
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non possono gravare di un’imposta diretta sul reddito e sulla sostanza le rendite di invalidit e per superstiti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Questa norma è parimenti applicabile alle rendite d’invalidit in corso in tale momento che saranno convertite in rendite di vecchiaia. (1)
(1) Nuovo testo del per. giusta il n. II 44 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.