Art. 116 LAgr dal 2025

Art. 116 (1) Aiuti finanziari e mandati di ricerca
1 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che forniscono prestazioni nell’ambito della ricerca.
2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca.
3 Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.