LAgr Art. 116 - Aiuti finanziari e mandati di ricerca

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 116 LAgr dal 2025

Art. 116 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 116 (1) Aiuti finanziari e mandati di ricerca

1 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che forniscono prestazioni nell’ambito della ricerca.

2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca.

3 Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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