Art. 115 LEF dal 2024

Art. 115 Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni
1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costituisce pel creditore l’attestato di carenza di beni a’ sensi dell’articolo 149.
2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti.
3 L’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al creditore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall’articolo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.