Art. 114 CPC dal 2023
Art. 114 Procedura decisionale
Nella procedura decisionale non sono addossate spese processuali per le controversie:a. secondo la legge federale del 24 marzo 1995 (1) sulla parit dei sessi;b. secondo la legge del 13 dicembre 2002 (2) sui disabili;c. derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 (3) sul collocamento, fino a un valore litigioso di 30 000 franchi;d. secondo la legge del 17 dicembre 1993 (4) sulla partecipazione;e. derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 (5) sull’assicurazione malattie;f. (6) per violenze, minacce o insidie secondo l’articolo 28b CC (7) o riguardanti la sorveglianza elettronica secondo l’articolo 28c CC.
(1) [RS 151.1]
(2) [RS 151.3]
(3) [RS 823.11]
(4) [RS 822.14]
(5) [RS 832.10]
(6) Introdotta dal n. I 2 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° lug. 2020 ([RU 2019 2273]; [FF 2017 6267]).
(7) [RS 210]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.