Art. 114 LD dal 2023

Art. 114 ... (1)
1 L’UDSC e altre autorit svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell’adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2 Le autorit svizzere comunicano all’UDSC dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione dei disposti ch’esso deve applicare. (2)
(1) Abrogata dall’all. n. 2 della L del 28 set. 2012 sull’assistenza amministrativa fiscale, con effetto dal 1° feb. 2013 (RU 2013 231; FF 2011 5587).(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.