Art. 114 REDD dal 2022
Art. 114 Domanda di revisione della sentenza (ex art. 109)
1. Qualora una parte presenti una domanda di revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette a una delle Sezioni conformemente alle condizioni previste dagli articoli 51 o 52 del presente regolamento, a seconda del caso.2. Nonostante l’articolo 80 paragrafo 3 del presente regolamento, il presidente della Sezione interessata costituisce una nuova Camera per l’esame della domanda.3. La Camera che deve essere costituita comprende di diritto:a) il presidente della Sezione; e, che appartengano o meno alla Sezione interessata,b) il giudice eletto a titolo della Parte contraente in causa o, se impedito, ogni giudice designato in applicazione dell’articolo 29 del presente regolamento;c) ciascun membro della Corte che abbia fatto parte della Camera iniziale della vecchia Corte che ha reso la sentenza.4. a) Il presidente di Sezione sorteggia gli altri membri della Camera fra i membri della Sezione interessata.b) I membri della Sezione non designati in tal modo partecipano come giudici supplenti.
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