LAgr Art. 114 - Stazione di ricerca agronomica

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 114 LAgr dal 2025

Art. 114 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 114 Ricerca (1) Stazione di ricerca agronomica

1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.

2 La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.

3 La stazione di ricerca agronomica è subordinata all’UFAG.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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