Art. 114 LAgr dal 2025

Art. 114 Ricerca (1) Stazione di ricerca agronomica
1 La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.
2 La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.
3 La stazione di ricerca agronomica è subordinata all’UFAG.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.