Art. 113 LD dal 2023

Art. 113 (1) Comunicazione di dati ad autorit estere
L’UDSC può comunicare dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i dati risultanti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato, ad autorit di altri Stati nonché a organizzazioni sopranazionali o internazionali (autorit estere) in singoli casi o mediante procedura di richiamo, sempre che un trattato internazionale lo preveda.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 48 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.