REDD Art. 113 - Concessione del gratuito patrocinio

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 113 REDD dal 2022

Art. 113 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 113 Concessione del gratuito patrocinio (ex art. 108)


Fatto salvo l’articolo 101 del presente regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, un ricorrente al quale è stato concesso il beneficio del gratuito patrocinio nel procedimento davanti alla Commissione o alla vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti alla Corte.


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