Art. 113 CPM dal 2025
Art. 113 Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra (1)
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell’armistizio;b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
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