CPM Art. 112c -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 112c CPM dal 2025

Art. 112c Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 112c Metodi di guerra vietati (1)

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

  • a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
  • b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
  • c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l’invio di soccorsi;
  • d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
  • e. mutila il cadavere di un combattente nemico;
  • f. come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
  • g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;
  • h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

    2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

    (1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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