Art. 112 LAINF dal 2024
Art. 112 Capitolo 2: Disposizioni penali (1)
1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque intenzionalmente:a. mediante indicazioni false o incomplete, oppure altrimenti, si sottrae in tutto o in parte all’obbligo assicurativo o di pagare i premi;b. in qualit di datore di lavoro, sottrae allo scopo cui sono destinati i premi dedotti dal salario del lavoratore;c. in qualit di organo esecutivo, viola i suoi obblighi, segnatamente quello del segreto, o abusa della sua funzione a detrimento altrui, a suo profitto o a profitto indebito di un terzo;d. in qualit di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.
2 È punito con la multa, per quanto non si tratti di un reato più grave secondo un’altra legge, chiunque, in qualit di datore di lavoro o di lavoratore, contravviene per negligenza alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali mettendo altri seriamente in pericolo.
3 È punito con la multa chiunque intenzionalmente:a. d informazioni inesatte o rifiuta di darle violando l’obbligo d’informare;b. non compila o compila in modo inveritiero i moduli prescritti;c. contravviene, in qualit di lavoratore, alle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali senza mettere altri in pericolo.
4 Se l’autore ha agito per negligenza nei casi del capoverso 3, la pena è la multa sino a 5000 franchi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 ([RU 2016 4375]; [FF 2008 4703], [2014 6835]).
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