Art. 112 LEF dal 2024

Art. 112 Atto di
pignoramento
1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignoramento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del credito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi.
2 Se vengono pignorati oggetti gi colpiti da sequestro, la partecipazione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel verbale (art. 281).
3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantit sufficiente, se ne fa pure menzione.
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