Art. 112 LTF dal 2024

Art. 112 Notificazione delle decisioni
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2 Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l’autorit notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla. (1) In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato.
3 Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all’autorit cantonale affinché la completi o annullarla.
4 Nei campi in cui autorit federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorit cantonali.
(1) Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilit e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.