LStrl Art. 111i -

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 111i LStrl dal 2025

Art. 111i Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111i Eurodac (1)

1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che:

  • a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;
  • b. non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il fermo e l’allontanamento.
  • 2 Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

  • a. il luogo e la data del fermo in Svizzera;
  • b. il sesso della persona fermata;
  • c. la data del rilevamento delle impronte digitali;
  • d. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;
  • e. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale;
  • f. il codice d’identificazione dell’operatore.
  • 3 I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

    4 Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

    5 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

    6 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino.

    7 I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all’unità centrale.

    8 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzlipo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

  • a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;
  • b. ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;
  • c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.
  • 9 Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e LAsi (2) .

    (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).
    (2) RS 142.31

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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