LStrl Art. 111c - Scambio di dati

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 111c LStrl dal 2025

Art. 111c Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 111c Scambio di dati

1 Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.

2 A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso 2 lettere b–d.

3 Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia. (1)

(1) Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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