Art. 111 CPC dal 2025

Art. 111 Liquidazione delle spese giudiziarie
1 Le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, l’anticipo è rimborsato. L’importo che non fosse coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese. (1)
2 La parte condannata a pagare le spese deve pagare all’altra le ripetibili assegnate dal giudice. (1)
3 Sono fatte salve le disposizioni sul gratuito patrocinio.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.