Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 111

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 111 REDD dal 2022

Art. 111 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 111 Disposizioni transitorie Rapporti tra la Corte e la Commissione (ex art. 106)


1. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all’esame del caso davanti alla Corte.2. Per i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte tiene conto del rapporto adottato dalla Commissione ai sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione.3. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico dal cancelliere della Corte nel più breve tempo possibile dopo che è stata adita la Corte.4. Per i casi deferiti alla Corte ai sensi dell’articolo 5 paragrafi 2–5 del Protocollo n. 11, gli altri documenti che compongono il fascicolo della Commissione, incluse tutte le memorie e le osservazioni, restano riservati, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente.5. Per i casi nei quali la Commissione ha acquisito testimonianze ma non è riuscita ad adottare un rapporto ai sensi del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i rendiconti integrali, la documentazione e il parere adottato dalle delegazioni della Commissione a conclusione delle indagini.


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