Codice penale militare (CPM) Art. 111

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 111 CPM dal 2025

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Art. 111 Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra (1)

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (2) , commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

  • a. omicidio intenzionale;
  • b. presa d’ostaggio;
  • c. inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
  • d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
  • e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
  • f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
  • g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa,
  • è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

    2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

    3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

    4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
    (2) Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I),RS 0.518.12;Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II),RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra(CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV),RS 0.518.51.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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